Ricostruzione: proroga per i contributi alle attività produttive danneggiate

La Commissione Europea, su richiesta del commissario Stefano Bonaccini, ha concesso la proroga dei termini per la concessione di contributi alle attività produttive danneggiate dal sisma del 2012. Il termine inizialmente previsto era quello del 31 dicembre 2016.

Quel vincolo era particolarmente stretto soprattutto per le attività inserite in contesti urbanistici complessi e che pertanto necessitano di interventi che richiedono una lunga progettazione, allungando quindi anche i tempi necessari per fare la domanda di contributo. Si tratta in particolare di quelle attività produttive che sorgono nei centri storici colpiti dal sisma.

La Regione rassicura che per le attività produttive che possono accedere direttamente al sistema Sfinge, la struttura commissariale continua comunque a lavorare per completare la prima concessione di contributi entro l’anno e utilizzare la proroga del 2017 solo per gli eventuali ricalcoli. Potranno essere quindi concessi nei primi mesi 2017 anche i contributi per le domande che vengono presentate ai Comuni attraverso il sistema informativo Mude. La ridefinizione dei termini sarà oggetto di una apposita ordinanza che il commissario emanerà nelle prossime settimane, al fine di dare certezza ai lavori della ricostruzione.

La proroga è senza dubbio frutto della credibilità che la nostra Regione si è guadagnata nel contesto europeo e dell’impegno costante sul fronte della ricostruzione di tutta la filiera politica e istituzionale che, dagli enti locali emiliani passa attraverso Regione e Governo nazionale e arriva all’Unione Europea.

La ricostruzione post-sisma è un percorso complicato, nel quale incontri ogni giorno un problema nuovo, una situazione imprevista, un incaglio inaspettato. Per questo deve essere un lavoro quotidiano, fatto di passi progressivi, di attenzione e pazienza. Riconosco questo a chi nella nostra Regione ha gestito e sta gestendo il terremoto e la notizia di oggi ne è un ulteriore esempio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *